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	<title>VolontariatOggi.info&#187; Onlus</title>
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	<description>Il webmagazine del volontariato edito dal Cnv</description>
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		<title>Agenzia delle entrate: le società commerciali &#8220;entrano&#8221; nelle Onlus</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
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		<description><![CDATA[ROMA. Società commerciali ed enti pubblici potranno avere partecipazioni, anche maggioritarie, nelle Onlus. E&#8217; quanto si legge nella circolare n.38/E dell&#8217;1 agosto 2011 dell&#8217;Agenzia delle Entrate, che fornisce alcune precisazioni sulla disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L&#8217;Agenzia, secondo l&#8217;analisi del Sole 24 Ore, afferma che i trust opachi, quelli senza beneficiari di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4362" class="wp-caption alignleft" style="width: 234px"><a href="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2011/08/trust.jpg"><img class="size-medium wp-image-4362" title="trust" src="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2011/08/trust-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">ph. Mark Blevis (cc flickr)</p></div>
<p><strong>ROMA.</strong> Società commerciali ed enti pubblici potranno avere partecipazioni, anche maggioritarie, nelle Onlus. E&#8217; quanto si legge nella <a href="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2011/08/28806+CIRCOLARE+TAVOLO+TECNICO+ONLUS_28-07-2011.pdf" target="_blank">circolare n.38/E</a> dell&#8217;1 agosto 2011 dell&#8217;<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it" target="_blank">Agenzia delle Entrate</a>, che fornisce alcune precisazioni sulla disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L&#8217;Agenzia, secondo l&#8217;analisi del Sole 24 Ore, afferma che i trust opachi, quelli senza beneficiari di reddito individuati, possono assumere la qualifica di Onlus perché il reddito prodotto è tassato direttamente in capo al trust, come avviene con il regime di favore proprio delle Onlus. <span id="more-4361"></span></p>
<p>E&#8217; invece precluso il riconoscimento della qualifica di Onlus al trust &#8220;trasparente&#8221;, ovvero al trust con beneficiari di reddito individuati. Inoltre, dato il carattere non lucrativo dell&#8217;impresa sociale, le Onlus potranno avere partecipazioni nella stessa. Le organizzazioni di volontariato potranno inoltre fruire dell&#8217;esonero dall&#8217;imposta di registro sugli atti costitutivi anche prima dell&#8217;iscrizione nei registri del volontariato tenuti dalle regioni o dalle province autonome a patto che, in seguito, comunichino tempestivamente l&#8217;avvenuta iscrizione nei predetti registri all&#8217;ufficio locale delle Entrate.</p>
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		<title>Agenzia Onlus: &#8220;Volontariato come un&#8217;azienda&#8221;</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Terzo Settore]]></category>
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		<description><![CDATA[ROMA. Per il volontariato servirebbe una riforma della legge 266 &#8220;con interventi concreti&#8221;. Lo ha dichiarato ad Affari Italiani il consigliere dell&#8217;Agenzia per le onlus, Adriano Propersi. Che aggiunge: &#8220;Un problema enorme è che i volontari non basta non pagarli ma è necessario anche organizzarli; le organizzazioni di volontariato devono strutturarsi come aziende e devono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2751" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2011/04/soldi.jpg"><img class="size-medium wp-image-2751" title="soldi" src="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2011/04/soldi-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">ph. adboomit (cc flickr)</p></div>
<p><strong>ROMA.</strong> Per il volontariato servirebbe una riforma della legge 266 <em>&#8220;con interventi concreti&#8221;</em>. Lo ha dichiarato ad <a href="http://affaritaliani.libero.it/sociale/volontariato_imprese_sociali010411.html?ref=frame">Affari Italiani</a> il consigliere dell&#8217;Agenzia per le onlus, <strong>Adriano Propersi</strong>. Che aggiunge: <em>&#8220;Un problema enorme è che i volontari non basta non pagarli ma è necessario anche organizzarli; le organizzazioni di volontariato devono strutturarsi come aziende e devono poter svolgere in modo chiaro e separato anche attività commerciali e quindi va sviluppato il tema dell&#8217;impresa sociale&#8221;</em>. Dichiarazioni che pesano come macigni e che hanno portato l&#8217;Agenzia a redigere un atto di indirizzo sulle imprese sociali che <em>&#8220;potranno essere detenute dalle onlus e quindi anche dalle organizzazioni di volontariato</em>&#8220;.<span id="more-2749"></span></p>
<p><em>&#8220;L’Agenzia delle Entrate</em> -si legge nell&#8217;<a href="http://www.agenziaperleonlus.it/intranet/Home-page/Home-page/Atti-di-in/Atto-di-in5/atto%20di%20indirizzo_%20Onlus%20-%20partecipazioni%20di%20controllo%20in%20imprese%20sociali.pdf">atto di indirizzo</a> approvato dal Consiglio dell&#8217;Agenzia il 24 marzo scorso- <em>nella risoluzione 83/E/05, ha precisato che è consentita la detenzione di partecipazioni in società di capitali alle onlus, a condizione che il possesso di titoli o quote, in considerazione dell’entità della partecipazione e del ruolo effettivamente svolto nella società partecipata, si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali. Al contrario, qualora la onlus mediante la partecipazione assuma funzioni di coordinamento e direzione della società partecipata, esercitando un’influenza dominante ed incidendo in modo determinante sulle scelte operative degli organi della società stessa, si configura lo svolgimento di un’attività non consentita alle onlus, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460&#8243;</em>. Insomma, pare proprio che l&#8217;obiettivo sia spostare la questione sugli aspetto più prettamente fiscali.</p>
<p>A seguito di un&#8217;ampia e dettagliata premessa, L&#8217;Agenzia precisa che <em>&#8220;con il presente atto di indirizzo non si intendono analizzare i presupposti che legittimano, in via generale, la detenzione da parte di una Onlus, di partecipazioni di controllo in società di capitali, ma valutare se le ragioni di cautela che hanno condotto l’Amministrazione Finanziaria a ritenere precluso alle Onlus il possesso di tali partecipazioni possano valere anche nell’ipotesi in cui le società acquisiscono la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.L.gs. 155/06&#8243;</em>.</p>
<p>L&#8217;atto di indirizzo integrale è scaricabile facendo <a href="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2011/04/atto-di-indirizzo_-Onlus-partecipazioni-di-controllo-in-imprese-sociali.pdf">click qui</a>.</p>
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		<title>Seminari per riflettere sulla normativa</title>
		<link>http://www.volontariatoggi.info/2010/03/20/seminari-per-riflettere-sulla-normativa/</link>
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		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Volontariato e Partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[Onlus]]></category>
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		<category><![CDATA[Seminari]]></category>

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		<description><![CDATA[LUCCA. Recenti interventi normativi rischiano di mettere in discussione le forme organizzative del volontariato, con particolare riguardo a quello toscano, cosi come storicamente sviluppato. Ciò sia per le grandi organizzazioni, sia per quelle medie e piccole. Perdita della qualifica &#8220;automatica&#8221; di Onlus e requisiti per l’iscrizione nei registri regionali del volontariato impongono riflessioni sulle concrete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_633" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2010/03/Convegno.jpg"><img class="size-medium wp-image-633" style="margin: 1px 5px;" title="Convegno" src="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2010/03/Convegno-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Foto Cnv</p></div>
<p><strong>LUCCA.</strong> Recenti interventi normativi rischiano di <strong>mettere in discussione le forme organizzative del volontariato</strong>, con particolare riguardo a quello toscano, cosi come storicamente sviluppato. Ciò sia per le grandi organizzazioni, sia per quelle medie e piccole. <strong>Perdita della qualifica &#8220;automatica&#8221; di Onlus</strong> e requisiti per l’iscrizione nei <strong>registri regionali</strong> del volontariato impongono riflessioni sulle concrete modalità di svolgimento delle attività delle organizzazioni, con importanti effetti e ripercussioni anche in ordine alla loro natura.<span id="more-619"></span></p>
<p>La <a href="http://www.volontariatoepartecipazione.eu" target="_blank">Fondazione Volontariato e Partecipazione</a> propone due primi <strong>momenti di riflessione</strong> che, mettendo a confronto il dato normativo con la realtà regionale, possano rappresentare uno strumento utile (per organizzazioni, istituzioni, centri di servizi, professionisti e volontari) di riflessione anche sul futuro.</p>
<div id="attachment_632" class="wp-caption alignright" style="width: 242px"><a href="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2010/03/Riflettere.jpg"><img class="size-medium wp-image-632" title="Riflettere" src="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2010/03/Riflettere-232x300.jpg" alt="" width="232" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">I seminari della Fondazione VeP</p></div>
<p>Il primo seminario si terrà il <strong>25 marzo</strong> (Sala convegni di San Micheletto, a Lucca) è avrà per titolo: <em>&#8220;Linee guida per l&#8217;iscrizione nei registri regionali del volontariato: di nuovo il &#8216;caso&#8217; Toscana?&#8221;.</em></p>
<p>Il secondo convegno è in programma l<strong>&#8217;8 aprile</strong>, sempre a San Micheletto. Nell&#8217;occasione si parlerà di <em>&#8220;Volontariato toscano e perdita della qualifica di Onlus. Conseguenze e prospettive&#8221;.</em></p>
<p>Informazioni e programma sono consultabili sul sito internet della Fondazione Volontariato e Partecipazione.</p>
<p><strong>Manifesto: </strong><a href="http://www.volontariatoepartecipazione.eu/blog/fondazione/wp-content/uploads/2010/03/FVP_A3-incontri.pdf">scarica in versione .pdf &gt;&gt;&gt;</a><br />
<strong>Depliant – interno:</strong> <a href="http://www.volontariatoepartecipazione.eu/blog/fondazione/wp-content/uploads/2010/03/FVP_seminari-25mar-8apr10_esterno-1.pdf">scarica in versione .pdf &gt;&gt;&gt;</a><br />
<strong>Depliant – fronte: </strong><a href="http://www.volontariatoepartecipazione.eu/blog/fondazione/wp-content/uploads/2010/03/FVP_seminari-25mar-8apr10_interno-1.pdf">scarica in versione .pdf &gt;&gt;&gt;</a></p>
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		<title>Non profit: ecco le linee guida per il bilancio sociale</title>
		<link>http://www.volontariatoggi.info/2010/02/05/bilancio-sociale-linee-guida-onlus/</link>
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		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Bilancio sociale]]></category>
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		<description><![CDATA[MILANO. Sono state presentate oggi a Milano, presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica, le &#8220;Linee guida&#8221; dell’Agenzia per le Onlus per la &#8220;Redazione del bilancio sociale&#8221; delle organizzazioni non profit. “Il bilancio sociale è uno strumento fondamentale anche per tutte le Organizzazioni di Volontariato (OdV), non solo per rendicontare bene le attività da loro svolte ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_445" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><a href="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2010/02/trasparenza.jpg"><img class="size-medium wp-image-445" style="margin: 2px 5px;" title="trasparenza" src="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2010/02/trasparenza-300x199.jpg" alt="" width="210" height="139" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di Spettacolopuro</p></div>
<p><strong>MILANO.</strong> Sono state presentate oggi a Milano, presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica, le <em><strong>&#8220;Linee guida&#8221;</strong></em> dell’<a href="http://www.agenziaperleonlus.it/" target="_blank">Agenzia per le Onlus</a> per la &#8220;Redazione del bilancio sociale&#8221; delle organizzazioni non profit.<span id="more-444"></span></p>
<p><em>“Il bilancio sociale è uno strumento fondamentale anche per tutte le Organizzazioni di Volontariato (OdV), non solo per rendicontare bene le attività da loro svolte ma per aiutarle a promuovere e a svolgere al  meglio il proprio ruolo”</em> ha commentato <strong>Marco Granelli</strong>, presidente di <a href="http://www.csvnet.it" target="_blank">CSVnet</a>, il Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato, che ha preso parte all’evento nell’ambito della tavola rotonda sull’importanza del bilancio sociale per lo sviluppo delle organizzazioni non profit.</p>
<p>Tutto il sistema dei Centri di servizio per il volontariato ha da tempo avviato un percorso di lavoro e di approfondimento su queste tematiche: frutto di tale processo sono le <em><strong>“Linee guida per la redazione del bilancio di missione e sociale delle OdV”</strong></em> presentate nel febbraio del 2009 e che CSVnet ha portato all’attenzione dell’Agenzia per le Onlus proprio per la redazione delle Linee Guida presentate oggi.</p>
<p>Inoltre, per favorire iniziative per la promozione della cultura della trasparenza, CSVnet ha avviato percorsi di formazione sulle &#8220;Linee Guida&#8221; per il bilancio sociale rivolto a tutti gli operatori dei Centri di servizio, per offrire concreti e diffusi servizi di aiuto e sostegno alle organizzazioni di volontariato per la redazione del loro bilancio sociale.</p>
<p><em>“Abbiamo apprezzato che nel documento presentato oggi l’Agenzia per le Onlus abbia previsto la possibilità per le piccole OdV di effettuare la rendicontazione sociale con la sola relazione sociale&#8221;</em> prosegue Granelli. <em>&#8220;Questo rientra con il nostro obiettivo di non appesantire le OdV di incombenze burocratiche ma di dare a ciascuna associazione lo strumento di rendicontazione più adatto alle proprie dimensioni ed esigenze. Siamo soddisfatti del lavoro dell’Agenzia per le Onlus e auspichiamo che la collaborazione avviata anche con gli altri istituti di ricerca sul non profit ci consenta di aiutare il Volontariato ad  individuare nuove risorse volontarie ed economiche e trasmettere ai propri interlocutori e ai cittadini l’importanza di una cultura della solidarietà, della legalità e della trasparenza&#8221;.</em></p>
<p>c.s.</p>
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		<title>Modello EAS, necessaria una proroga</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[[di MARCO GRANELLI*] ROMA. Auspichiamo che l&#8217;Agenzia delle entrate ascolti ancora una volta i bisogni delle associazioni non profit e accolga con disponibilità la richiesta di una proroga per la consegna del modello Eas. Nonostante il lavoro di semplificazione delle procedure, avviato nei mesi scorsi con il tavolo tecnico dell&#8217;Agenzia delle entrate, Agenzia per le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_130" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><a href="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2009/12/Marco-Granelli.jpg"><img class="size-medium wp-image-130" style="margin: 2px 7px;" title="Marco Granelli" src="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2009/12/Marco-Granelli-300x212.jpg" alt="Marco Granelli" width="210" height="148" /></a><p class="wp-caption-text">Marco Granelli (foto G. Testa)</p></div>
<p>[di <strong>MARCO GRANELLI</strong>*] <strong>ROMA</strong>. Auspichiamo che l&#8217;<a href="http://www.agenziaentrate.it" target="_blank"><strong>Agenzia delle entrate</strong></a> ascolti ancora una volta i bisogni delle associazioni non profit e accolga con disponibilità la richiesta di una proroga per la consegna del <a href="http://www.volontariatoggi.info/2009/12/14/modello-eas-scadenza-esenzioni/" target="_blank">modello Eas</a>. Nonostante il lavoro di semplificazione delle procedure, avviato nei mesi scorsi con il tavolo tecnico dell&#8217;<strong>Agenzia delle entrate</strong>, <strong>Agenzia per le ONLUS</strong>, <strong>Forum Terzo Settore</strong> e <strong>CSVnet</strong><span id="more-129"></span>, l&#8217;accompagnamento alla compilazione promosso dalla <strong>rete dei CSV</strong>, grazie ai loro operatori consulenti e anche all&#8217;accordo con i <strong>CAF</strong> delle <strong>Acli</strong>, e la diffusione di una <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/11/modello-eas/modello-eas-home.shtml?uuid=e1590efc-cedd-11de-a8da-0c1a175b3c55" target="_blank"><strong>video guida</strong></a> gratuita realizzata con <strong>il Sole 24 Ore</strong>, stiamo registrando in queste ore, così vicine alla scadenza dei termini, <strong>tantissime richieste di aiuto</strong> dalle associazioni che non riusciranno ad inviare quanto richiesto nei termini dovuti.</p>
<p><object id="flashObj" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="486" height="412" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=49736706001&amp;playerID=18295502001&amp;domain=embed&amp;" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/18295502001?isVid=1&amp;publisherID=18140046001" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=49736706001&amp;playerID=18295502001&amp;domain=embed&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashObj" type="application/x-shockwave-flash" width="486" height="412" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/18295502001?isVid=1&amp;publisherID=18140046001" name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false" base="http://admin.brightcove.com" flashvars="videoId=49736706001&amp;playerID=18295502001&amp;domain=embed&amp;" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
<p>Delle <strong>200.000 associazioni che risultano essere beneficiare</strong> di tale proroga <strong>solo 40.000 hanno già provveduto</strong>. Il pericolo è forte soprattutto per le realtà associative più piccole, che sono fuori dal circuito informativo e quindi dagli aiuti offerti per la compilazione del modello, correndo così il rischio di incorrere in sanzioni.</p>
<p>Una <strong>proroga</strong> permetterebbe a molte organizzazioni di mettersi in regola e di favorire il raggiungimento degli scopi della norma, rendendola più efficace e valorizzando il prezioso lavoro dell&#8217;Agenzia.</p>
<p><em><strong>* Presidente di CSVnet</strong></em></p>
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		<title>Modello Eas: domani la scadenza. Ma occhio alle esenzioni</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Defiscalizzazione]]></category>
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		<description><![CDATA[ROMA. Domani, martedì 15 dicembre, è l&#8217;ultimo giorno per l&#8217;invio all&#8217;Agenzia delle entrate del modello Eas. Il questionario, introdotto dall&#8217;articolo 30 del decreto anticrisi del 2008, prevede che gli enti non profit siano tenuti a comunicare i dati rilevanti ai fini fiscali. Inviare il modello Eas debitamente compilato è, oltre che obbligatorio per certe categorie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_118" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><strong><strong><a href="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2009/12/Direzione-Regionale-delle-Entrate-per-la-Lombardia.jpg"><img class="size-medium wp-image-118" style="margin: 2px 7px;" title="Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia" src="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2009/12/Direzione-Regionale-delle-Entrate-per-la-Lombardia-300x225.jpg" alt="photo Ambrosiana Pictures" width="210" height="158" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">foto Ambrosiana Pictures</p></div>
<p><strong>ROMA</strong>. Domani, martedì 15 dicembre, è l&#8217;ultimo giorno per l&#8217;invio all&#8217;Agenzia delle entrate del <a href="http://www.modelloeas.it/" target="_blank"><strong>modello Eas</strong></a>. Il questionario, introdotto dall&#8217;<strong>articolo 30 del decreto anticrisi del 2008</strong>, prevede che gli enti non profit siano tenuti a <strong>comunicare i dati rilevanti ai fini fiscali</strong>. Inviare il modello Eas debitamente compilato è, oltre che <strong>obbligatorio</strong> per <strong>certe categorie</strong>, essenziale per continuare a beneficiare delle norme di defiscalizzazione di quote sociali e corrispettivi da soci. Chi non dovesse adempiere all&#8217;invio entro domani <strong>perderà dunque la defiscalizzazione</strong> (Ires e Iva) di queste entrate e si trasformerà, per il fisco, in un ente commerciale. Ma <strong>non tutte le associazioni</strong> sono tenute a presentare il modello. <span id="more-117"></span></p>
<p>Sul sito dell&#8217;<a href="http://www.agenziaentrate.it" target="_blank">Agenzia delle entrate</a> è possibile consultare un utile approfondimento, che qui riportiamo in forma di faq con tanto di domande e risposte. A integrazione della circolare n. 45 del 29 ottobre 2009, quindi, vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito a quesiti poste dagli enti associativi in merito alla compilazione del modello Eas.</p>
<ul>
<li><strong>Le associazioni combattentistiche e d’arma, iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa, possono presentare il Modello EAS secondo le modalità semplificate illustrate al paragrafo 1.3 della circolare n. 45 del 2009?</strong></li>
</ul>
<p>La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante <em>“norme di principio sulla disciplina militare”,</em> prevede, all’articolo 20, terzo comma, che il Ministero della difesa con proprio decreto stabilisce, fra l’altro, le norme di collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni. Il DM 5 agosto 1982, concernente <em>“norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati”, </em>prevede, all’articolo 1, comma 1, che le associazioni combattentistiche e d’arma <em>“che contemplano nei propri atti costitutivi l’acquisizione della qualità di socio in base al requisito dell’essere militari delle categorie in congedo o pensionati, e che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati sono iscritte, a loro richiesta (…), in apposito albo tenuto dal Ministero della difesa”</em> (ad es. Associazione nazionale carabinieri, Associazione nazionale finanzieri d’Italia, Associazione nazionale marinai, etc.). Quanto sopra premesso, si ritiene che le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’apposito albo tenuto dal Ministero della difesa possano assolvere l’onere della presentazione del modello EAS secondo le modalità semplificate illustrate al paragrafo 1.3 della circolare n. 45 del 2009.</p>
<ul>
<li><strong>Gli enti associativi che svolgono attività commerciali del tutto marginali sono tenuti alla presentazione del modello EAS? </strong></li>
</ul>
<p>Si ribadisce che l’<strong>onere della comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali sussiste anche qualora l’ente associativo si limiti a riscuotere quote o contributi associativi</strong>. Si precisa, in particolare, che il riferimento alla marginalità rileva per le organizzazioni di volontariato, le quali, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del DL n. 185 del 2008, possono assumere la qualifica di ONLUS di diritto <strong>ove non svolgano <em>“attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995 (…)”.</em></strong> In tal caso, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del citato DL n. 185, <strong>le organizzazioni di volontariato, ONLUS di diritto, sono escluse dall’onere della presentazione del Modello EAS.</strong></p>
<ul>
<li><strong>Le Federazioni sportive nazionali possono assolvere l’onere della presentazione del modello EAS secondo le modalità semplificate?</strong></li>
</ul>
<p>Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il <em>“riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI &#8211; (…)”</em> stabilisce, all’articolo 15, comma 2, che le Federazioni sportive nazionali sono associazioni senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato. In particolare, il comma 6 del predetto articolo 15 prevede che le Federazioni sportive nazionali acquisiscono, previo riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, la personalità giuridica di diritto privato secondo le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Lo stesso D.Lgs n. 242 del 1999, nel dettare disposizioni transitorie, ha stabilito, all’articolo 18, comma 2, che le Federazioni sportive nazionali già in possesso del riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI alla data del 20 gennaio 1999, hanno acquisito la personalità giuridica di diritto privato a partire dall’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (13 agosto 2000). Pertanto, le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, che esercita su di esse poteri di indirizzo e controllo ai sensi dell’articolo 23 dello statuto del medesimo ente, adottato con delibera del 26 febbraio 2008, possono assolvere l’onere della comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali secondo le modalità semplificate illustrate al paragrafo 1.3 della circolare n. 45 del 2009.</p>
<ul>
<li><strong>Un’associazione senza scopo di lucro che abbia optato per il regime agevolativo recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 è esclusa dalla presentazione del Modello EAS?</strong></li>
</ul>
<p>L’articolo 30, comma 3-bis, del DL n. 185 del 2008 prevede espressamente l’esclusione dall’onere della presentazione del Modello EAS per le <em>“associazioni pro loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”.</em> Pertanto, in mancanza di una espressa previsione normativa di esclusione, le associazioni senza scopo di lucro che abbiano optato per il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991 sono tenute alla presentazione del modello EAS.</p>
<ul>
<li><strong>Nel primo riquadro del Modello EAS – dati relativi all’ente &#8211; la “data inizio attività” deve essere indicata solo nel caso in cui l’ente associativo svolga attività commerciale e, pertanto, sia in possesso della partita IVA?</strong></li>
</ul>
<p>No. La <em>“data di inizio attività”</em> individua la data di effettiva operatività dell’ente, che può coincidere o essere successiva alla “data di costituzione” dell’ente stesso, a prescindere dal possesso della partita IVA.</p>
<p><strong>La circolare n. 45 del 2009, relativamente al rigo 5) del Modello EAS, precisa che “il codice fiscale deve riferirsi all’ente nazionale, ovverosia all’ente apicale di cui il soggetto che presenta il modello costituisce articolazione”. Ciò premesso, un’associazione sindacale rappresentata nel CNEL con una forma di organizzazione complessa &#8211; in cui non sussiste un rapporto di dipendenza gerarchico-funzionale delle articolazioni territoriali e funzionali che richiamano e condividono i principi dell’organizzazione nazionale &#8211; chiede se, ai fini della compilazione del rigo 5) del modello, possa essere indicato unitariamente il codice fiscale dell’organizzazione nazionale rappresentata nel CNEL.</strong></p>
<p>Con riferimento al quesito posto, si ritiene corretta l’indicazione del codice fiscale dell’organizzazione nazionale confederale iscritta nel CNEL le cui articolazioni sono, al pari dell’ente nazionale, ammesse alla presentazione del modello secondo le modalità semplificate. Sarà cura dell’organizzazione centrale, nel caso occorrano all’Amministrazione finanziaria ulteriori dati e notizie, ai sensi del paragrafo 1.3 della circolare n. 45 del 2009, indicare la struttura territoriale e/o funzionale tenuta a fornire le informazioni richieste.</p>
<ul>
<li><strong>Gli istituti di patronato, ove non svolgano in luogo delle associazioni sindacali promotrici le attività istituzionali proprie di queste ultime ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono tenuti alla presentazione del Modello EAS?</strong></li>
</ul>
<p>Gli istituti di patronato che non svolgono in luogo delle associazioni sindacali promotrici le attività istituzionali proprie di queste ultime ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 152 del 2001 non possono avvalersi delle disposizioni agevolative proprie delle associazioni sindacali. In tal caso, pertanto, gli istituti di patronato, in quanto non si avvalgono delle disposizioni di favore previste per gli enti di tipo associativo, non sono tenuti all’invio del Modello EAS.</p>
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